Articolo1
E’ costituita l’Associazione denominata “IGIIC (Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation)”.
Articolo 2
L’Associazione ha sede legale in Torino, strada Val San Martino Superiore n. 27, presso Villa Rey.
Articolo 3
L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di concorrere alla conservazione dei beni culturali e di coordinare e sviluppare le conoscenze attraverso attività di formazione, divulgazione ed interscambi tra gli operatori del settore, costituendosi se necessario come casa editrice, perseguendo gli stessi obiettivi dell’organizzazione internazionale (International Institute for Conservation con sede a Londra) e focalizzando l’attenzione sulle esigenze del gruppo inteso come gruppo nazionale. Al fine di realizzare i propri scopi, l’Associazione può coordinare le proprie iniziative con istituzioni pubbliche e private. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può altresì svolgere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e bancarie che saranno ritenute utili od opportune dal Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica alle competenti autorità.
Articolo 4
L’Associazione è costituita da Soci benemeriti, Soci ordinari e Soci vitalizi. Sono Soci benemeriti le persone fisiche che abbiano acquisito speciali benemerenze verso l’ottenimento degli obiettivi statutari a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Sono Soci Ordinari e vitalizi tutte le persone fisiche che intendano contribuire alla realizzazione delle finalità dell’Associazione prestando la propria attività in modo personale, spontanea e gratuita ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’ammissione a Socio ordinario e vitalizio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. I Soci benemeriti sono dispensati dal pagamento delle quote sociali. I Soci ordinari e vitalizi provvedono annualmente al pagamento delle quote associative che saranno determinate per ciascuna categoria di associati dal Consiglio Direttivo. Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci vitalizi potranno essere esonerati dal versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi membri nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita. Sull’eventuale rigetto della domanda si pronuncia, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si perde: a) – per recesso; b) – per mancato versamento della quota associativa annua, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell’esercizio; c) – per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; d) – per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti interni. L’esclusione dei Soci è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. In caso contrario l’obbligo di pagare la quota di associazione si intende rinnovato per l’anno successivo. Il socio receduto, escluso e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Articolo 5
I soci sono obbligati: – ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottata dagli organi associativi; – a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell’Associazione; – a versare la quota associativa annua, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 4 del presente statuto. I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a partecipare all’Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.
Articolo 6
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) – dalle quote dei soci; b) – dai contributi pubblici e privati; c) – dai proventi di iniziative sociali; d) – da donazioni, liberalità e lasciti testamentari; e) – da rimborsi derivanti da convenzioni. Il patrimonio è per intero disponibile per la realizzazione delle finalità dell’Associazione. L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione: a) – l’Assemblea dei Soci; b) – il Consiglio Direttivo; c) – il Presidente; d) – il Vice Presidente; e) – il Segretario; f) – il Tesoriere; g) – il Comitato Scientifico e i Responsabili di Settore; h) – il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. E’ inoltre prevista la nomina di cariche onorarie. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi spese.
Articolo 8
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed è ordinaria o straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità. Essa nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera: a) – sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all’andamento economico, culturale ed artistico dell’Associazione; b) – sul bilancio dell’esercizio sociale; c) – sull’esclusione dei soci dall’Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo; d) – sugli altri argomenti che siano posti all’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno il cinquantuno per cento degli associati. Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore all’uopo nominato dall’Assemblea.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, nominati dall’Assemblea, variabile da cinque a ventuno. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando un nuovo consigliere che rimane in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio e che dovrà essere confermato alla prima assemblea successiva. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio nomina altresì i membri del Comitato Scientifico identificati tra i coordinatori dei gruppi di lavoro. Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo: – cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; – predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; – delibera sulle domande di nuove adesioni; – stabilisce un anno per l’altro le quote associative annue; – riconosce la qualità di Socio benemerito; – propone all’Assemblea l’esclusione dei Soci nei casi previsti dal presente Statuto; – redige eventuali regolamenti interni e loro variazioni; – provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea; – formula il programma di attività annuale e sottoporlo al Comitato Scientifico per l’esame e l’approvazione. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l’opportunità o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o e-mail con preavviso di ventiquattro ore. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore all’uopo nominato dal Consiglio.
Articolo 10
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, riferendone agli organi competenti alla prima riunione successiva.
Articolo 11
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione organizzativa dell’Associazione. ARTICOLO 12 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell’Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie, nei limiti dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri (anche non soci) compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di venti, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra i coordinatori dei gruppi di lavoro, docenti, funzionari delle Soprintendenze, esperti e studiosi, di riconosciuta competenza nelle discipline della Storia dell’Arte, della Storia dell’Architettura, del Restauro, della Conservazione, della Diagnostica e della Tutela del Patrimonio Storico Artistico. Il Comitato Scientifico opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo, esamina ed approva il programma annuale di attività formulato dal Consiglio Direttivo stesso, propone iniziative di studio e di ricerca, valuta la coerenza dell’attività con le finalità di cui all’art. 3.
Articolo 13
I Revisori dei Conti vengono nominati dall’Assemblea, quando lo ritiene opportuno, in numero di tre per la durata di due anni, controllano la gestione economica e finanziaria dell’Associazione, ne rivedono la contabilità e ne riferiscono agli organi competenti.
Articolo 14
La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Articolo 15
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì 28 maggio 2002.