STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “IGIIC (GRUPPO ITALIANO DELL’INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONSERVATION)
ENTE DEL TERZO SETTORE”
ARTICOLO 1
È costituita l’Associazione denominata
“IGIIC (Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation)
ENTE DEL TERZO SETTORE”
in forma abbreviata “IGIIC – ETS” nel seguito, l’“Associazione”.
L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell’Associazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
ARTICOLO 2
L’Associazione ha sede legale in Torino, strada Val San Martino Superiore n. 27, presso Villa Rey.
ARTICOLO 3
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.
In particolare, l’Associazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, è volta a sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5 D.Lgs. 117/2017 (lett. i);
Più precisamente, l’Associazione, nell’esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si propone di concorrere alla conservazione dei beni culturali e di coordinare e sviluppare le conoscenze attraverso attività di formazione, divulgazione ed interscambi tra gli operatori del settore, costituendosi se necessario come casa editrice, perseguendo gli stessi obiettivi dell’organizzazione internazionale (International Institute for Conservation con sede a Londra) e focalizzando l’attenzione sulle esigenze del gruppo inteso come gruppo nazionale.
A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, anche in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può:
- coordinare le proprie iniziative con istituzioni pubbliche e private;
- svolgere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e bancarie che saranno ritenute utili od opportune dal Consiglio Direttivo.
È vietato all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.
L’Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.
ARTICOLO 4
L’Associazione è costituita da Soci benemeriti, Soci sostenitori, Soci ordinari e Soci vitalizi.
Sono Soci benemeriti le persone fisiche che abbiano acquisito speciali benemerenze verso l’ottenimento degli obiettivi statutari a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari e vitalizi tutte le persone fisiche che intendano contribuire alla realizzazione delle finalità dell’Associazione prestando la propria attività in modo personale, spontanea e gratuita ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’ammissione a Socio ordinario e vitalizio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
I Soci benemeriti sono dispensati dal pagamento delle quote sociali.
I Soci ordinari e vitalizi provvedono annualmente al pagamento delle quote associative che saranno determinate per ciascuna categoria di associati dal Consiglio Direttivo.
Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci vitalizi potranno essere esonerati dal versamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi membri nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita.
Sull’eventuale rigetto della domanda si pronuncia, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde:
- a) – per recesso;
- b) – per mancato versamento della quota associativa annua, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- c) – per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- d) – per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti interni.
L’esclusione dei Soci è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare.
In caso contrario l’obbligo di pagare la quota di associazione si intende rinnovato per l’anno successivo.
Il socio receduto, escluso e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ARTICOLO 5
I soci sono obbligati:
– ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottata dagli organi associativi;
– a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell’Associazione;
– a versare la quota associativa annua, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 4 del presente statuto.
I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a partecipare all’Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.
ARTICOLO 6
L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs.117/2017.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a) – dalle quote dei soci;
- b) – dai contributi pubblici e privati;
- c) – dai proventi di iniziative sociali;
- d) – da donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- e) – da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) – da quote volumi Atti degli eventi
Il patrimonio è per intero disponibile per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà all’Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, ove nominato, l’Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentun dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell’anno successivo.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.
Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all’approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall’Assemblea nei termini di cui sopra.
ARTICOLO 7
Sono organi dell’Associazione:
- a) – l’Assemblea dei Soci;
- b) – il Consiglio Direttivo;
- c) – il Presidente;
- d) – il Vice Presidente;
- e) – il Segretario;
- f) – il Tesoriere;
- g) – il Comitato Scientifico e i Responsabili di Settore;
- h) – l’Organo di Controllo, se nominato;
- i) – il Revisore dei Conti, se nominato.
E’ inoltre prevista la nomina di cariche onorarie.
Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo e per il Revisore Legale, purché proporzionale all’attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all’art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
I componenti degli Organi dell’Associazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza.
Salvo quanto sopra, l’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 8
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed è ordinaria o straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità.
Essa nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e, ove lo ritenga o sia previsto dalla legge, i membri dell’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale e delibera:
- a) – sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all’andamento economico, culturale ed artistico dell’Associazione;
- b) – sul bilancio dell’esercizio sociale e, ove predisposto, il bilancio sociale;
- c) – sull’esclusione dei soci dall’Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) – sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) – sugli altri argomenti che siano posti all’ordine del giorno;
- f) – delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione e sullo scioglimento della stessa e, in tal ultimo caso, provvede alla conseguente nomina dei liquidatori determinandone i poteri nonché delibera sulla devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto. Ogni socio ha diritto al voto qualunque sia l’oggetto della deliberazione assembleare.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno il cinquantuno per cento degli associati e per quelle riguardanti lo scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore all’uopo nominato dall’Assemblea.
ARTICOLO 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, nominati dall’Assemblea, variabile da cinque a ventuno.
I Consiglieri possono anche essere non soci, ma in ogni caso la maggioranza dei medesimi dovrà essere costituita tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici Soci. Si applica l’art. 2382 c.c..
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando un nuovo consigliere che rimane in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio e che dovrà essere confermato alla prima assemblea successiva.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio nomina altresì i membri del Comitato Scientifico identificati tra i coordinatori dei gruppi di lavoro.
Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, completo di tutta la documentazione richiesta dal D.Lgs 117/2017 e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
– delibera sulle domande di nuove adesioni;
– stabilisce un anno per l’altro le quote associative annue;
– riconosce la qualità di Socio benemerito;
– propone all’Assemblea l’esclusione dei Soci nei casi previsti dal presente Statuto;
– redige eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
– provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea;
– formula il programma di attività annuale e sottoporlo al Comitato Scientifico per l’esame e l’approvazione;
– cura la tenuta dei libri sociali di cui all’art. 15 D.Lgs. 117/2017, salvo quanto previsto nel medesimo articolo.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l’opportunità o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.
La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o e-mail con preavviso di ventiquattro ore.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore all’uopo nominato dal Consiglio.
ARTICOLO 10
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, riferendone agli organi competenti alla prima riunione successiva.
ARTICOLO 11
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione organizzativa dell’Associazione.
ARTICOLO 12
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell’Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie, nei limiti dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri (anche non soci) compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di trentuno, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra i coordinatori dei gruppi di lavoro, docenti, funzionari delle Soprintendenze, esperti e studiosi, di riconosciuta competenza nelle discipline della Storia dell’Arte, della Storia dell’Architettura, del Restauro, della Conservazione, della Diagnostica e della Tutela del Patrimonio Storico Artistico.
Il Comitato Scientifico opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo, esamina ed approva il programma annuale di attività formulato dal Consiglio Direttivo stesso, propone iniziative di studio e di ricerca, valuta la coerenza dell’attività con le finalità di cui all’art. 3.
ARTICOLO 14
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell’Assemblea, quest’ultima nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell’organo amministrativo. Ove nominati, i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
ARTICOLO 15
I componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei Soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
ARTICOLO 16
Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 117/2017, l’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 17
Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
ARTICOLO 18
L’Associazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ARTICOLO 19
La durata dell’Associazione è illimitata.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, osservate le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.
In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
ARTICOLO 20
Le riunioni di tutti gli organi dell’Associazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:
- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
ARTICOLO 21
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.